Art. 5.

      1. Le imprese italiane, estere o miste, produttrici di beni e servizi, che sono insediate nella zona franca produttiva, possono accedere ai fondi del Mediocredito centrale previsti dalle vigenti disposizioni per le aziende esportatrici, nonché ai benefìci di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni.
      2. Alle imprese ed ai lavoratori operanti nella zona franca produttiva, si applicano i benefìci e le agevolazioni fiscali e previdenziali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, ivi comprese le agevolazioni previste per lo sviluppo del mezzogiorno d'Italia e dell'imprenditoria giovanile.
      3. Per le merci immesse definitivamente nel territorio comunitario è consentito il differimento, fino a sei mesi dalla data di immissione, del pagamento dei diritti doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette.
      4. Ai redditi imponibili delle società, enti ed imprese individuali, operanti esclusivamente in zona franca produttiva, e di cui non esistano sul territorio italiano né filiali, né strutture produttive, né stabili organizzazioni commerciali, è applicata un'imposta forfettaria pari al 10 per cento complessivo.
      5. Gli utili delle società, enti ed imprese individuali, obbligati alla tenuta delle scritture contabili ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché delle imprese minori che abbiano optato per la contabilità ordinaria, che si costituiscono in zona franca produttiva al fine di dare vita a nuove iniziative imprenditoriali, se ridistribuiti,

 

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sono soggetti alla ritenuta fissa a titolo di imposta complessiva nella misura dell'1 per cento.
      6. Particolari condizioni per i lavoratori o benefìci fiscali e previdenziali possono essere concessi con autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
      7. Nei limiti perimetrali della zona franca produttiva possono essere insediate strutture, produttive o commerciali, operanti in regime di temporanea importazione o in regime di non esenzione.